Sez. U, Sentenza n. 824 del 26/03/1970 (Rv. 346168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA DI UN FONDO - CRITERI - COMPETENZA DELLA SEZIONE ESTIMATIVA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA DI UN FONDO - CRITERI - COMPETENZA DELLA SEZIONE ESTIMATIVA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE.*
L'accertamento ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, della natura edificatoria o agricola del fondo oggetto del trasferimento, deve essere compiuto caso per caso, tenendo conto dello stato del terreno, in base alla sua natura ed alle sue caratteristiche, unitamente a quelle della zona circostante, per dedurne se esso abbia una stabile destinazione agricola oppure sia, invece, utilizzabile, all'epoca del trasferimento, come area edificatoria, in relazione al fenomeno dell'espansione edilizia, alla sua ubicazione ed accessibilita, all'esistenza in atto o in fieri di servizi pubblici indispensabili, alla sua inclusione in piani regolatori ed alla prossimita a centri abitati. Trattasi, quindi, di una questione di fatto, che non implica alcuna operazione di carattere giuridico, e che non esorbita dai limiti di Competenza della Sezione estimativa della commissione provinciale delle imposte. (Conf 3026-68, mass 335888 2784-68, 2207-68 V 1241-67, massima n 327753).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)