Sez. U, Sentenza n. 3202 del 28/10/1974 (Rv. 371696 - 01)
SICILIA - POTESTA LEGISLATIVA - ESCLUSIVA - LIMITI - IN GENERE - LEGGI STATALI IN MATERIA RISERVATA ALLA POTESTA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - APPLICABILITA NELL'AMBITO REGIONALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SICILIA - POTESTA LEGISLATIVA - ESCLUSIVA - LIMITI - IN GENERE - LEGGI STATALI IN MATERIA RISERVATA ALLA POTESTA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - APPLICABILITA NELL'AMBITO REGIONALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio della sovranita dello stato, in virtu del quale le leggi da questo emanate si estendono all'intero territorio nazionale, deve essere coordinato con l'attribuzione alla regione siciliana di una Competenza esclusiva in alcune materie. Ne consegue, pertanto, che le norme statali possono essere applicate nell'ambito della regione soltanto in Mancanza di una specifica legislazione regionale e perdono, quindi, efficacia dal momento in cui la regione medesima, nel rispetto dei limiti della cennata Competenza, abbia emanato proprie norme legislative contenenti un assetto autonomo della materia. In tal caso, queste norme assumono riguardo a quelle statali, la posizione che le leggi speciali hanno nei confronti delle leggi regionali e, pertanto, le modifiche apportate in materia dalla legislazione nazionale non si estendono automaticamente al territorio della regione, restando a questa riservata la valutazione circa la opportunita di modificare, o meno, la propria legislazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)