diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3080 del 20/05/1985 (Rv. 440773 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - TRANSAZIONE CIRCA I RAPPORTI ECONOMICI INTERVENUTA FRA I CONIUGI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440773-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - TRANSAZIONE CIRCA I RAPPORTI ECONOMICI INTERVENUTA FRA I CONIUGI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - IRRILEVANZA.*

La facoltà di chiedere una revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, non può trovare ostacolo in una transazione circa i rapporti economici che sia intervenuta fra i coniugi nel corso del procedimento di divorzio, in considerazione della nullità per illiceità della causa di un siffatto accordo prima che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio stante la sua interferenza sul comportamento delle parti e sulla loro libertà di difesa in un giudizio di "status"), e della conseguente impossibilità di ravvisare nell'accordo stesso una valida rinuncia alla predetta revisione. (V 3777/81, mass n 414413).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)