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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 11/06/1981 (Rv. 414413 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - ACCORDO PREVENTIVO TRA I CONIUGI, IN COSTANZA DI MATRIMONIO, SUL REGIME GIURIDICO DEL DIVORZIO CON LA CONTESTUALE PATTUIZIONE DI IMMODIFICABILITA PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO - INVALIDITA SIA PER LA PARTE RIGUARDANTE I FIGLI SIA PER QUELLA RELATIVA ALL'ASSEGNO SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - PROVA SULLE CONDIZIONI DI FATTO RELATIVE ALLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO ED ALLA DETERMINAZIONE DI ESSO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414413-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - ACCORDO PREVENTIVO TRA I CONIUGI, IN COSTANZA DI MATRIMONIO, SUL REGIME GIURIDICO DEL DIVORZIO CON LA CONTESTUALE PATTUIZIONE DI IMMODIFICABILITA PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO - INVALIDITA SIA PER LA PARTE RIGUARDANTE I FIGLI SIA PER QUELLA RELATIVA ALL'ASSEGNO SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - PROVA SULLE CONDIZIONI DI FATTO RELATIVE ALLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO ED ALLA DETERMINAZIONE DI ESSO - AMMISSIBILITA.*

In tema di divorzio, il preventivo accordo con cui gli interessati stabiliscono, in costanza di matrimonio, il relativo regime giuridico, anche in riferimento ai figli minori, convenendone l'immodificabilita per un dato periodo di tempo, e invalido, nella parte riguardante i figli, per l'indisponibilita dell'assegno dovuto ai sensi dell'art 6 della legge 1 dicembre 1970 n 898, e, nella parte riflettente l'assegno spettante all'ex coniuge a norma del precedente art 5, per contrasto sia con l'art 9 della stessa legge, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilita di revisione del suindicato regime, sia con l'art 5 citato, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la Determinazione di un assegno all'ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione, attesa l'illiceita della causa di un negozio siffatto, perche sempre connessa, esplicitamente o implicitamente, all'intento di viziare, o quanto meno di circoscrivere, la liberta di difendersi in detto giudizio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d'ordine pubblico come la tutela dell'istituto della famiglia.Pertanto, in tale giudizio, non puo una delle parti impedire all'altra di provare la verita delle condizioni di fatto alle quali la legge subordina e commisura lo assegno di divorzio e quello di mantenimento per i figli, eccependo l'intangibilita dell'accordo intervenuto in merito prima dell'inizio del giudizio medesimo.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)