Sez. 5, Sentenza n. 2926 del 10/02/2010 (Rv. 611723 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Base imponibile - Art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferimento al valore del bene all'inizio dell'anno d'imposizione - Configurabilità - Mutamenti di valore successivi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, i parametri per la determinazione del valore degli immobili sono fissati esclusivamente dall'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale, sia per i fabbricati iscritti in catasto, sia per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, sia per le aree fabbricabili, sia per i terreni agricoli, fa espresso riferimento al valore riconosciuto al bene all'inizio dell'anno di imposizione, senza che possano influire su di esso le vicende ed i mutamenti successivi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, per determinare il valore di alcuni appezzamenti di terreno ai fini dell'annualità d'imposta 1993, aveva tenuto conto del prezzo concordato nell'ambito di una compravendita avvenuta nel 1997).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)