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Sez. 5, Sentenza n. 11830 del 24/06/2004 (Rv. 573903 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Fabbricati non iscritti in catasto - Valore - Determinazione - Criterio del riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Esclusiva applicabilità - Riferimento alla rendita successivamente attribuita all'immobile - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573903-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione della base imponibile (costituita dal valore degli immobili), l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che, per i fabbricati non iscritti in catasto (diversi da quelli di cui al precedente comma 3), il valore va determinato "con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti". Ad un tal riguardo, a detto criterio sintetico-comparativo non può essere ritenuto equipollente - e ne è, pertanto, illegittima l'applicazione - il diverso criterio che faccia riferimento alla rendita attribuita al fabbricato in questione in epoca successiva agli anni d'imposta oggetto di controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)