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Sez. 5, Sentenza n. 27062 del 13/11/2008 (Rv. 605580 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Immobili classificabili nel gruppo catastale D, già iscritti in catasto, ma privi di rendita - Criterio di determinazione dell'ICI - Art. 5 comma 3 d.lgs n. 504 del 1992 - Valore contabile alla data di inizio di ciascun anno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605580-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la tassazione di un'unità immobiliare classificabile nel gruppo D), interamente posseduta da un'impresa, già accatastata ma priva di rendita, può avvenire solo in base al criterio di calcolo indicato dal comma 3 dell'art. 5 d.lgs n. 504 del 1992, con determinazione del valore contabile del bene alla data di inizio di ciascun anno solare, fino al momento dell'attribuzione della rendita, che ha valore costitutivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)