Sez. 5, Sentenza n. 14812 del 18/06/2010 (Rv. 613672 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Mancata riscossione dei diritti doganali - Comportamento attivo del funzionario idoneo a trarre in inganno l'operatore - Principi di autoresponsabilità e lealtà dell'Amministrazione e di affidamento del contribuente - Applicabilità - Conseguenze - Recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti dell'operatore in buona fede - Preclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In materia doganale, qualora la mancata riscossione dei diritti sia dovuta ad un comportamento attivo del funzionario, idoneo a trarre in inganno l'operatore, trovano applicazione, quanto alla P.A., i principi di autoresponsabilità e di lealtà - quest'ultimo ricavabile, in materia tributaria, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - e, quanto al contribuente, quello di affidamento - desumibile, in materia doganale, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dall'art. 5, n. 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, e dall'art. 220, par. 2, lettera b), del Regolamento CEE n. 2913/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 - con la conseguenza che l'Amministrazione non può agire per il recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti del debitore che abbia agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana, ma deve rivolgersi nei confronti dei diretti responsabili della sottrazione di denaro pubblico. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui lo spedizioniere non si era limitato ad omettere il versamento in dogana delle somme ricevute a tal fine dall'importatore, ma, profittando di un accordo criminoso col funzionario, aveva illecitamente ottenuto lo sdoganamento della merce per poi esibire al suo mandante le bollette vidimate e quietanzate, attestanti falsamente l'avvenuto pagamento del tributo).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1993 num. 2913 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)