diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7674 del 16/05/2012 (Rv. 622448 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore - Art. 220 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Valenza - Presupposti - Errore incolpevole imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali - Necessità - Fattispecie relativa a certificazioni irregolari relative ad operazioni in regime di perfezionamento attivo.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622448-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, Comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza esimente "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata rilevando che l'operatore, in accompagnamento alla merce in esportazione, aveva allegato il certificato EUR/1, attestante l'origine comunitaria della stessa, che, invece, pur essendo oggetto di sospensione dei dazi in area comunitaria in forza del regime di perfezionamento attivo, era di provenienza extracomunitaria, ed era diretta verso un Paese terzo che non riconosceva alcuna esenzione a tale tipologia di prodotti).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 216, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)