Sez. 5, Sentenza n. 13065 del 01/06/2006 (Rv. 590431 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Mancata riscossione dei diritti doganali per errore dell'Amministrazione - Principio di affidamento dell'operatore - Esonero dal pagamento dei maggiori diritti - Condizioni - Errore di interpretazione della normativa applicabile determinato dalla condotta delle autorità competenti - Buona fede del contribuente - Osservanza della disciplina della dichiarazione doganale - Fattispecie in tema di errata contabilizzazione del "plafond" relativo all'IVA all'esportazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE
In materia doganale, qualora la mancata riscossione dei diritti sia dovuta ad un'erronea determinazione delle autorità competenti, che non poteva essere scoperta dal debitore, trova applicazione, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento dell'operatore, desumibile dall'art. 5, n. 2, del regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, e dall'art. 220, par. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 2913/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che preclude all'Amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, purchè il debitore abbia agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana: ai fini dell'esonero, non è tuttavia sufficiente un comportamento incolpevole dell'operatore, ma occorre accertare se esso sia imputabile ad un errore delle autorità competenti, il quale può dipendere anche da un'erronea interpretazione della normativa doganale applicabile, e deve tradursi in un comportamento attivo delle stesse autorità, non potendo consistere in un comportamento meramente passivo, a meno che esse non si siano astenute dal formulare qualsiasi obiezione, malgrado il numero e l'importanza delle operazioni compiute dal debitore. (Nella specie, al contribuente era stato ingiunto il pagamento della maggiore IVA all'esportazione, per aver incluso nel "plafond" disponibile per l'esenzione dall'imposta l'importo di operazioni registrate nell'esercizio di riferimento, ma effettuate nell'anno precedente, in violazione dell'art. 1 del decreto - legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto insufficientemente motivata la sentenza impugnata, la quale, pur rilevando che il metodo di contabilizzazione adottato dal contribuente era stato introdotto in epoca successiva al rapporto in contestazione dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, avente carattere innovativo, aveva accolto l'opposizione all'ingiunzione, ritenendo che l'operatore si fosse adeguato ad un'interpretazione in buona fede della normativa applicabile, senza però verificare se tale errore interpretativo fosse stato causato dal comportamento dell'Amministrazione).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17, Legge 18/02/1997 num. 28 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)