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Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 04/04/2008 (Rv. 602505 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE | Dichiarazione congiunta dei coniugi - Disconoscimento della firma da parte di uno di essi - Consenso dell'apparente firmatario - Valutazione - Apprezzamento di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602505-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

In tema di disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, costituisce apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento, da parte di quest'ultimo, all'altro coniuge della rappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione congiunta, con conseguente esclusione della nullità dell'atto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che alla prova della non autenticità materiale della sottoscrizione conseguisse automaticamente l'esclusione della responsabilità solidale dell'apparente firmataria).

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)