Sez. 5, Sentenza n. 11446 del 25/05/2011 (Rv. 618177 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE | Dichiarazione congiunta dei coniugi - Disconoscimento della firma da parte di uno di essi - Consenso dell'apparente firmatario - Valutazione - Apprezzamento di merito - Onere di provare che la dichiarazione sia comunque imputabile all'autore apparente - Spettanza - A carico della parte che intende avvalersi della dichiarazione - Configurabilità - Effetti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
In tema di disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, costituisce apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento, da parte di quest'ultimo ed all'altro coniuge, della rappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione congiunta, con conseguente esclusione della nullità dell'atto; ne deriva che, una volta esclusa la genuinità della firma, spetta alla parte che intende avvalersi della dichiarazione, nella specie l'Amministrazione finanziaria, dedurre e provare le circostanze di fatto che rendono la predetta dichiarazione comunque imputabile al suo autore apparente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la prova del consenso all'altro coniuge da parte del coniuge apparente firmatario, essendo mancata la stessa deduzione di tale circostanza).
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)