Sez. 1, Sentenza n. 945 del 28/01/2000 (Rv. 533217 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE | Dichiarazione congiunta di coniugi - Disconoscimento della firma da parte di uno di essi - Consenso dell'apparente firmatario all'apposizione della firma - Prova - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
In tema di disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento, da parte di quest'ultimo, all'altro coniuge della rappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione congiunta, con conseguente esclusione della nullità dell'atto.(Nella fattispecie, la S.C., sulla base di tale principio, ha confermato la decisione della commissione tributaria che aveva ritenuto provato il consenso del coniuge alla sottoscrizione della dichiarazione congiunta dei redditi - e la conseguente validità dell'atto ex art. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonostante il successivo disconoscimento della propria firma, dallo stesso effettuato - alla stregua della considerazione che costui non aveva presentato una propria dichiarazione in relazione al reddito conseguito in qualità di esercente impresa di affittacamere.)
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., Legge 14/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)