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Sez. L, Ordinanza n. 1066 del 10/01/2024 (Rv. 669771-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Pubblico dipendente - Ammissione a dottorato di ricerca senza borsa di studio - Cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato - Ripetizione degli importi - Esclusione - Modifica dell’art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 operata dal d.lgs. n. 119 del 2011 - Portata meramente interpretativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669771-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE

Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione pubblica di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, poiché la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 119 del 2011 all'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 - con cui è stabilita la ripetizione di dette somme ove cessi il rapporto di lavoro o di impiego con "qualsiasi" amministrazione pubblica - assume valenza esplicativa di un significato già insito nella norma originaria, ratione temporis applicabile, la quale, deponendo nel senso che l'obbligo di restituzione era ricondotto all'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione tout court, senza alcuna precisazione, evidenziava la voluntas legis di "trattenere" nel settore pubblico risorse qualificate, anche se in amministrazione differente da quella originaria, con l'effetto di collegare l'obbligo di restituzione solo all'ipotesi in cui l'interessato intendesse "disperdere" l'investimento pubblico passando al settore privato.

Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 18/07/2011 num. 119 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)