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Sez. L - , Sentenza n. 432 del 10/01/2019 (Rv. 652224 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Dottorato di ricerca – Trattamento retributivo e previdenziale - Durata - Periodo normale del corso - Proroga del termine per sostenere l'esame finale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652224-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, riconosce al dipendente, in caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca, il diritto soggettivo ad essere collocato in aspettativa e a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l'amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, senza che abbia rilievo la proroga del termine per sostenere l'esame finale, anche se autorizzata in base al regolamento di ateneo.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Legge 28/12/2001 num. 441 art. 52 com. 57, Decr. Minist. min. IUR 30/04/1999 num. 224 art. 6, Decr. Minist. min. IUR 30/04/1999 num. 224 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)