Sez. 1, Sentenza n. 8178 del 15/06/2000 (Rv. 541071 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità con la carica di Sindaco di un Comune della posizione del sanitario convenzionato con la USL territorialmente coincidente con quel Comune - Sussistenza anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 199, introduttivo di specifiche cause di ineleggibilità delle nuove figure di direzione della Azienda USL - Avvenuta riduzione dei poteri gestori del Comune nei confronti delle Unità Sanitarie operanti nel suo territorio - Conseguenze - Irragionevolezza della permanenza della previsione della predetta causa di incompatibilità- Esclusione - Fondamento - Mero dubbio di inopportunità della stessa - Spettanza al legislatore della relativa valutazione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
La disposizione dell'art. 8, comma primo, n. 2, della legge 23 Aprile 1981, n. 154, che statuisce la incompatibilità con la carica di Sindaco di un Comune della posizione del sanitario convenzionato con la USL territorialmente coincidente con quel Comune, all'evidente scopo di impedire il sospetto di inquinamento della pubblica funzione derivante dal potenziale conflitto di interesse tra amministratore dell'ente locale e professionista operante in regime di convenzione con la Usl innestata nell'ente stesso, non può ritenersi tacitamente abrogata per effetto delle nuove norme introdotte in tema di ineleggibilità - incompatibilità dal D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502, il cui art. 3, comma nono, si è limitato a delineare le condizioni di ineleggibilità delle nuove figure direzionali della Azienda USL (il direttore generale ed i direttori amministrativi e sanitari), nulla statuendo, neanche, implicitamente, sulle condizioni relative al restante personale dipendente della stessa. Nè l'indiscutibile arretramento dei poteri di impulso gestorio del Comune nei confronti delle Unità Sanitarie operanti nel suo territorio, speculare all'avanzamento dei poteri della Regione disposto dal riordino operato con il citato D.Lgs. n. 502, appare tale da svuotare la previsione dell'art. 8 della legge del 1981 del suo presupposto, ove si consideri che in capo al Sindaco - da solo o nel più ampio contesto della "Conferenza" dei Sindaci - permane un ruolo rilevante nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile della USL. Ne consegue che non può dubitarsi della ragionevolezza della permanenza della previsione della causa di incompatibilità contemplata dal citato art. 8, comma primo, n. 2, della legge n. 154 del 1981, sussistendo, al riguardo, un mero dubbio di opportunità, che compete solo al legislatore di valutare.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 5021 art. 3 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)