Sez. 1, Sentenza n. 1631 del 25/02/1999 (Rv. 523617 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Coordinatori Usl - Ineleggibilità alla carica di Sindaco - Sussistenza - Dipendenti facenti parte degli uffici di direzione - Ineleggibilità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il D.Lgs. 502/92, non intervenendo in alcun modo sulla disciplina normativa della ineleggibilità e delle incompatibilità, non ha abrogato, neppure tacitamente, l'art. 2 n. 8 della legge 154/81 (secondo cui i dipendenti delle U.S.L. ed i coordinatori non sono eleggibili nel Comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria), con la conseguenza che, a seguito della specificazione del concetto di "coordinatori" (art. 3 e 4 comma nono legge 502/92 citata), oggi identificati nelle figure dei direttori generali, amministrativi e sanitari, tutti questi soggetti devono tuttora ritenersi destinatari della sanzione della ineleggibilità, che va, invece, esclusa (legge 4 aprile 1991, n. 111) con riferimento alla (diversa) categoria dei dipendenti U.S.L. che facciano parte degli uffici di direzione (per effetto della devoluzione, in via temporanea, dei poteri di gestione delle dette unità agli amministratori straordinari).
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1991 num. 111 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)