diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2671 del 10/02/2005 (Rv. 579783 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Nella sede effettiva anzichè nella sede legale - Validità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579783-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notificazione alle persone giuridiche, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzichè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ. la disposizione di cui all'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la notificazione effettuata ad una società commerciale nel luogo ove era la sua direzione generale, ritenendo irrilevante ai fini della validità della notifica che in altra città si svolgessero le assemblee).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)