Sez. 2, Sentenza n. 7475 del 12/04/2005 (Rv. 580946 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie olografo), l'azione - che ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dell'atto - soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall'art. 606 cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicchè - avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti - nell'ipotesi di conflitto tra l'erede legittimo che disconosca l'autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l'onere della proposizione dell'istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull'erede legittimo. Pertanto sulla ripartizione dell'onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l'azione sia stata esperita dall'erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall'erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l'autenticità del testamento da parte dell'erede legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)