Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 29/01/2007 (Rv. 595719 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Proposizione di querela di falso in alternativa al disconoscimento - Ammissibilità - Fondamento - Applicabilità al testamento - Sussistenza - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio -, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere nè espressamente nè tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte. Poiché detto principio è applicabile anche in caso di testamento olografo, chi è stato istituito erede con un precedente testamento è legittimato, a norma dell'art. 214 cod. proc. civ., a disconoscere un successivo testamento contro di lui prodotto e con il quale è stato istituito altro erede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)