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Sez. 2, Sentenza n. 16362 del 30/10/2003 (Rv. 567822 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Testamento olografo - Contestazione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567822-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 cod. proc. civ.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi (come nel caso di un testamento olografo), invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell'art. 221 e ss. cod. proc. civ., perché si risolve in un'eccezione di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)