Sez. 3, Sentenza n. 3226 del 28/05/1985 (Rv. 440894 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITÀ (MIGLIORAMENTO) - RILEVANZA - LICEITÀ DEGLI AUMENTI EXTRALEGALI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITÀ (MIGLIORAMENTO) - RILEVANZA - LICEITÀ DEGLI AUMENTI EXTRALEGALI.*
Non possono considerarsi stipulate in violazione delle speciali norme sul blocco dei canoni di locazione le convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione più elevata di quella legale, trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore (nella specie, la rinuncia da parte del locatore ad una Azione in corso, per morosità della controparte e la protrazione del rapporto locatizio oltre il termine di proroga fissato dalla legge). (V 1647/79, mass n 397993; (V 1392/77, mass n 385110; (V 2801/76, mass n 381546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 06/11/1963 num. 1444 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)