Sez. 3, Sentenza n. 2801 del 15/07/1976 (Rv. 381546 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE - LICEITA DEGLI AUMENTI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE - LICEITA DEGLI AUMENTI.*
Non possono considerarsi stipulate in violazione delle speciali norme sul blocco dei canoni di locazione quelle convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione piu elevata di quella legale, trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore, quale la protrazione della scadenza della locazione oltre il termine fissato dalla legge. (V 141/73, mass n 361901).*
Riferimenti normativi: Legge 06/11/1963 num. 1444 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1967 num. 460 art. 2 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)