Sez. 6, Sentenza n. 50012 del 12/11/2015 Ud. (dep. 18/12/2015) Rv. 265898 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Medico abilitato all'esercizio della professione - Attività chirurgica di mastoplastica addittiva - Necessità del possesso della specializzazione in chirurgia plastica o generale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In tema di esercizio abusivo della professione medica, non integra il reato di cui all'art.348 cod.pen. la condotta del medico che esegua interventi di mastoplastica additiva pur non avendo conseguito la specializzazione in chirurgia plastica o generale, in quanto l'iscrizione all'albo dei medici abilita di per sé allo svolgimento dell'attività chirurgica, non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia, requisito necessario per il solo svolgimento dell'attività chirurgica nell'ambito del servizio sanitario nazionale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione contenuta all'art.2 del D.M. 3 settembre 1993, in base alla quale l'utilizzo di protesi al silicone era consentita esclusivamente agli specialisti in chirurgia plastica, aveva la funzione di limitare l'utilizzo di tali protesi e non di circoscrivere l'ambito di esercizio della professione medica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., DM Sanità 03/09/1993 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)