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Sez. 3, Sentenza n. 2886 del 10/05/1982 (Rv. 420776 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420776-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 590 del 1965, affinché il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo d'acquisto, è necessario, sotto pena di decadenza, che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova dell'ammissione della domanda di mutuo alla istruttoria. (Conf 5617/81, mass n 416336; (Conf 5264/80, mass n 409102; (Conf 5899/79, mass n 402571).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)