Sez. 3, Sentenza n. 5264 del 16/09/1980 (Rv. 409102 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - SOSPENSIONE DEL TERMINE TRIMESTRALE - CONDIZIONI - PROVA DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI MUTUO ALL'ISTRUTTORIA - NECESSITA - CERTIFICATO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELLA AGRICOLTURA - MEZZO PROBATORIO ESCLUSIVO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - SOSPENSIONE DEL TERMINE TRIMESTRALE - CONDIZIONI - PROVA DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA DI MUTUO ALL'ISTRUTTORIA - NECESSITA - CERTIFICATO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELLA AGRICOLTURA - MEZZO PROBATORIO ESCLUSIVO.*
Affinche il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione agraria, possa beneficiare della sospensione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo di acquisto, non e sufficiente che dimostri di aver presentato la domanda di mutuo, ma e necessario che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore, esclusivamente mediante certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non essendo ammessi equipollenti di sorta, anche la prova dell'ammissione della domanda stessa all'istruttoria. (V 307/79, mass n 396387; (V 1767/77, mass n 385483).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)