Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 17/07/1974 (Rv. 370450 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - IN GENERE - MINIERA E CAVA - NOZIONI E DISTINZIONI - COLLOCAZIONE DEI GIACIMENTI - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO ALL'OGGETTO DELLE COLTIVAZIONI - NECESSITA.*
MINIERE, CAVE E TORBIERE - IN GENERE - MINIERA E CAVA - NOZIONI E DISTINZIONI - COLLOCAZIONE DEI GIACIMENTI - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO ALL'OGGETTO DELLE COLTIVAZIONI - NECESSITA.*
I concetti giuridici di miniera e di cava, secondo le definizioni legislativamente sancite dall'art 2 del RD 29 luglio 1927, n 1443, non hanno alcun riguardo alla posizione dei giacimenti. La collocazione, estremamente variabile da caso a caso (a cielo aperto, o affiorante o sotterranea), e soltanto un carattere naturale della miniera o della cava, suscettibile bensi di effetti anche giuridici sul regime del loro Esercizio, ma ininfluente sul dato anteriore della loro formale ricognizione. La distinzione e la qualifica delle due categorie si fondano sul contenuto dei giacimenti e quindi sull'oggetto delle coltivazioni, alcune delle quali la legge (art 2, secondo comma) assolutamente include nella categoria delle miniere, e tutte le altre ('purche industrialmente utilizzabilì) assegna alla categoria delle cave, elencandone alcune specificamente e riservando le rimanenti al 'genus' innominato degli 'altri minerali non compresi nella prima categorià (art 2, terzo comma). Poiche la disciplina legislativa riguarda la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo sotto qualsiasi Forma o condizione fisica, sono tali lavorazioni (di certe sostanze minerali e delle energie del sottosuolo) a costituirsi e a distinguersi nelle due categorie delle miniere e delle cave, con possibilita - peraltro - che le sostanze comprese nella categoria delle cave siano incluse nella categoria delle miniere.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 2 com. 2, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)