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Sez. 3, Sentenza n. 2749 del 09/03/1995 (Rv. 491026 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Motivo di ricorso - Reso rinvio alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491026-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Nel ricorso per Cassazione il requisito dell'esposizione di motivi di impugnazione, stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ. mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere; risultano pertanto inammissibili quei motivi che, senza precisare direttamente le ragioni delle censure proposte, esauriscano detta illustrazione in un mero rinvio alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito (principio enunziato, nella specie, con riguardo ad un motivo di ricorso nel quale, a fronte delle argomentazioni della sentenza d'appello circa il carattere non grave degli inadempimenti da parte dell'affittuario coltivatore diretto, posti dal ricorrente a fondamento di una domanda di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 5 della legge 203 del 1982, veniva ribadita la fondatezza di tale domanda con il mero richiamo alle considerazioni svolte sia in primo grado che in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)