diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18312 del 30/08/2007 (Rv. 599593 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Fallimento di una società e del socio illimitatamente responsabile - Dichiarazione successiva al concordato preventivo - Credito ipotecario nei confronti del socio fallito sorto prima del concordato preventivo - Interessi convenzionali relativi - Decorrenza - Termine finale.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599593-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

Qualora al concordato preventivo segua il fallimento di una società ed a questo consegua il fallimento di un socio illimitatamente responsabile (art. 147 legge fallimentare) della medesima società, gli interessi convenzionali, muniti di titolo di prelazione, su un credito ipotecario, anteriore all'instaurazione della prima delle tre procedure, vantato dall'istituto di credito mutuante nei confronti del socio illimitatamente responsabile, decorrono fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di concordato - e non fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene dichiarato il fallimento del socio debitore ipotecario -, in quanto, la disciplina della misura degli interessi (risultante dal combinato disposto degli artt. 169, 55 e 54 terzo comma, legge fallimentare e 2855 cod. civ.) si applica con riferimento all'indicata presentazione della domanda di concordato, assumendo rilievo l'originario stato d'insolvenza della società e non potendo, rispetto ad essa, distinguersi i creditori in rapporto all'origine personale o sociale dei rispettivi crediti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)