Sez. 6, Sentenza n. 24889 del 09/06/2015 Cc. (dep. 12/06/2015) Rv. 264127 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Successive richieste di consegna per l'estero a fini esecutivi - Rifiuto di consegna a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), legge n. 69 del 2005 - Continuazione tra reati oggetto delle diverse richieste - Rilevabilità in occasione dell'esame dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di successive richieste di consegna per l'estero a fini esecutivi, la corte di appello che debba opporre il rifiuto a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, già in occasione della delibazione circa i presupposti per il riconoscimento della seconda decisione straniera può verificare l'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tale richiesta e quelli oggetto del primo m.a.e., posto che, per effetto di quanto prevede l'art. 16, comma primo, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, "quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 16 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 24, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)