Sez. 6, Sentenza n. 7801 del 09/02/2018 Cc. (dep. 16/02/2018) Rv. 272388 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Deduzione della causa di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. r), l. n. 69 del 2005 - Consenso implicito al riconoscimento della sentenza straniera - Configurabilità - Conseguenze - Difetto di interesse ad impugnare la sentenza che dispone l'esecuzione in Italia della sentenza estera - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo cosiddetto "esecutivo", la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. r), l. n. 69 del 2005 - in forza del quale la Corte d'appello dispone l'esecuzione in Italia della pena irrogata al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia - presta implicitamente il proprio consenso al riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 161 del 2010, tuttavia ciò non determina il venir meno dell'interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto ed all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/09/2010 num. 161 art. 10 com. 5, Legge 07/09/2010 num. 161 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)