Sez. 3, Sentenza n. 747 del 15/03/1974 (Rv. 368597 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - SENTENZA DI CONDANNA - CONVERSIONE 'IPSO IURÈ - ESECUZIONE SUI BENI SEQUESTRATI - ATTIVITA DEL SEQUESTRANTE - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DELL'ESECUZIONE - INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - ECCEZIONE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - SENTENZA DI CONDANNA - CONVERSIONE 'IPSO IURÈ - ESECUZIONE SUI BENI SEQUESTRATI - ATTIVITA DEL SEQUESTRANTE - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DELL'ESECUZIONE - INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - ECCEZIONE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
Per il disposto dell'art 686 cod proc civ, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo cosi ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento in cui si e convertito ipso iure il sequestro conservativo). L'attivita imposta al sequestrante dall'art 156 disp att cod proc civ, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, e attivita di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'Onere di compiere nel detto termine perentorio. Il mancato tempestivo compimento di quell'attivita di impulso processuale provoca l'Estinzione del processo esecutivo, per il disposto dell'art 630, primo comma, cod proc civ, e conseguenzialmente, per il disposto dell'art 632, primo comma, cod proc civ, la inefficacia del pignoramento in cui si e convertito ipso iure il sequestro conservativo. A norma dell'art 630, secondo comma, cod proc civ, l'Estinzione, per quel motivo, del processo esecutivo deve essere eccepita dai soggetti interessati 'prima di ogni altra difesà; e l'ultimo e definitivo momento preclusivo dell'eccezione e l'udienza stabilita, a norma degli artt 530, secondo comma, e 569, secondo comma, cod proc civ, per la fissazione del tempo e delle modalita della vendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)