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Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 06/05/2004 (Rv. 572681 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - MANCATA: INEFFICACIA | Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - A mezzo della sentenza di condanna - Esecuzione delle formalità di cui all'art. 156 disp.att. cod.proc. civ. - Necessità - Mancata esecuzione - Conseguenze - Inefficacia.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572681-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - MANCATA: INEFFICACIA

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)