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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33168 del 21/12/2018 (Rv. 652090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO | Giudizio di merito instaurato prima dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 – Procedimento incidentale di querela di falso proposto dopo l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 – Impugnazione – Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 – Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO

Nell'ambito di un giudizio di merito iniziato prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, la sentenza che definisce un procedimento incidentale di querela di falso instaurato successivamente a tale data non è impugnabile nel termine semestrale di cui al nuovo testo dell'art. 327 c.p.c., dovendosi intendere la norma transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009 (alla cui stregua le relative disposizioni si applicano ai giudizi "instaurati" dopo la data di entrata in vigore della legge e, quindi, dopo il 4 luglio 2009) come riferita all'instaurazione originaria del giudizio principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)