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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10846 del 17/05/2011 (Rv. 617807 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Regolamento di competenza proposto nel corso di giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Art. 96, comma 3, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Proposizione del regolamento dopo tale data - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617807-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

La norma di cui al terzo comma, dell'art. 96 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile - atteso il disposto della norma transitoria di cui all'art. 58, primo comma, legge cit. - soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, esso non trova applicazione al regolamento di competenza proposto, ancorché dopo l'entrata in vigore della legge, avverso un provvedimento reso nell'ambito del giudizio di merito a quella data già pendente, in quanto il regolamento di competenza si innesta nell'ambito del processo e costituisce un procedimento incidentale di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)