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Sez. 3, Sentenza n. 2545 del 07/07/1976 (Rv. 381344 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381344-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di regolamento delle spese processuali - fuori della ipotesi di violazione del principio della soccombenza, con condanna della parte totalmente vittoriosa -, e insindacabile la statuizione del giudice di merito, anche per quanto concerne i motivi che possano giustificare la compensazione di esse, totale o parziale, fra le parti litiganti. (V 1506/75, mass n 375099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)