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Sez. 1, Sentenza n. 4229 del 04/10/1977 (Rv. 387855 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387855-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di compensazione di spese il giudice gode di un'ampia discrezionalita, che lo esime finanche dall'Obbligo della motivazione, fermo restando che, quando questa venga enunciata e si fondi su argomentazioni illogiche ed erronee, essa e soggetta al Sindacato della Corte di Cassazione. (Conf 2545/76, mass n 381344).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)