Sez. 2, Sentenza n. 1506 del 19/04/1975 (Rv. 375099 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La pronuncia sulle spese processuali puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita, non per quel che attiene alla valutazione della soccombenza e della sua entita in relazione all'esito finale del giudizio, giacche la valutazione stessa implica un'indagine di mero fatto, bensi esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, per mancata o erronea applicazione del principio della soccombenza, e, cioe, quando le spese siano state poste, per intero o pro quota, a carico della parte totalmente vittoriosa. (V 91/74, mass n 367635).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)