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Sez. 3, Sentenza n. 7746 del 27/11/2003 Ud. (dep. 24/02/2004) Rv. 227400 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Produttore e detentore di rifiuti - Responsabilità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227400-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti commessi dai soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la penale responsabilità dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata per non avere impedito la realizzazione del reato previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, avendola ritenuta obbligata all'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dal provvedimento autorizzativo regionale, nella specie non integralmente rispettato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)