Sez. 3, Sentenza n. 56275 del 24/10/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 272356 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Reato - Soggetto attivo - Titolare di impresa - Responsabile di ente - Individuazione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. (In applicazione di tale principio è stato disatteso il motivo di ricorso con cui l'imputato, socio accomandatario di una società di persone che svolgeva attività agricola, invocava l'esclusione della la propria responsabilità, affermando di svolgere essenzialmente compiti amministrativi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)