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Sez. L, Sentenza n. 21680 del 14/08/2008 (Rv. 604546 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Non imputabilità dell'inadempimento alla volontà di sottrarsi alla prestazione - Onere probatorio del lavoratore - Ritenuta giustificazione della condotta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604546-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare incombe al lavoratore di dimostrare che l'inadempimento accertato non è imputabile ad una sua volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione o al comportamento dovuto e a tal fine non rilevano le rappresentazioni soggettive che l'obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della giustificazione della propria condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/06/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)