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Sez. L, Sentenza n. 4516 del 28/07/1984 (Rv. 436411 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436411-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Atteso il carattere negoziale delle Disposizioni dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, l'interpretazione delle medesime, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Conf 2012/82, mass n 419856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)