Sez. L, Sentenza n. 4516 del 28/07/1984 (Rv. 436411 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - ORDINAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Atteso il carattere negoziale delle Disposizioni dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, l'interpretazione delle medesime, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Conf 2012/82, mass n 419856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)