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Sez. L, Sentenza n. 2012 del 01/04/1982 (Rv. 419856 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PREPOSIZIONE AD UNA AGENZIA DI CITTÀ DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICHE DI FUNZIONARIO DI DIREZIONE E NON DI CAPO UFFICIO CON CONSEGUENTE, EVENTUALE APPLICABILITÀ DELL'ART. 2103 COD. CIV. IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419856-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PREPOSIZIONE AD UNA AGENZIA DI CITTÀ DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICHE DI FUNZIONARIO DI DIREZIONE E NON DI CAPO UFFICIO CON CONSEGUENTE, EVENTUALE APPLICABILITÀ DELL'ART. 2103 COD. CIV. IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO.*

Il regolamento per il personale del Banco di Napoli ha natura privatistica e contrattuale, costituisce un complesso di norme interne di carattere privatistico ed è manifestazione della volontà contrattuale dell'ente. Pertanto, l'interpretazione di tale regolamento rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito ed il risultato interpretativo cui lo stesso perviene non è censurabile in Sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (in applicazione del suddetto principio, è stata ritenuta corretta l'interpretazione del giudice del merito che, alla stregua della normativa interna del Banco di Napoli, ha ritenuto che la preposizione ad una dipendenza (sia essa Agenzia foranea o di città) comporta la titolarità della stessa, con pienezza di poteri sia all'esterno (nei confronti della clientela) che all'interno della banca - tanto nei rapporti con le superiori articolazioni di questa che nei confronti di tutti gli impiegati gerarchicamente subordinati - ed implica, quindi, una serie di poteri non riconosciuti al "capo ufficio", che, pur avendo compiti vicari (di sostituzione del titolare assente o impedito), è chiamato unicamente a rispondere della situazione nonché dell'andamento dei servizi; e che in conseguenza la preposizione ad un'Agenzia di città, indipendentemente dalla maggiore o minore importanza di questa rispetto all'Agenzia foranea, compete soltanto al dipendente in possesso della qualifica di "funzionario di direzione" (addetto al ramo produzione) e non anche al dipendente avente la qualifica di "capo ufficio", con l'ulteriore conseguenza che questi, ove assegnato per almeno tre mesi alla direzione di detta Agenzia, ha diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970), alla cosiddetta promozione automatica alla qualifica superiore di funzionario). (V 2232/80, mass n 405903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)