Sez. 2, Sentenza n. 592 del 21/02/1969 (Rv. 338798 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI DIRETTI ALLA CONSERVAZIONE O AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DELL'INCAPACE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI DIRETTI ALLA CONSERVAZIONE O AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DELL'INCAPACE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 320 cod.civ., l'autorizzazione del giudice tutelare e richiesta unicamente per gli Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (tali, cioe, da incidere direttamente sul patrimonio del minore, modificandone la struttura e la consistenza) e non anche per gli Atti diretti alla conservazione od al miglioramento del patrimonio stesso, i quali rientrano nel potere di amministrazione conferito al genitore esercente la patria potesta. (V. 1741-68, massima n.333616 2173-66, massima n. 324248).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)