diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12236 del 14/11/1992 (Rv. 479525 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - In genere | Istanze di trasferimento di beni aggiudicati all'asta - Provvedimento di rigetto del giudice delegato per presentazione di offerte di aumento del sesto - Reclamabilità al Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 164 della legge fall. - Ricorribilità in Cassazione ai sensi del'art. 111 della Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479525-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - In genere

In tema di concordato preventivo, il provvedimento con il quale il giudice delegato respinga le istanze di trasferimento di beni aggiudicati all'asta, per essere state presentate nei termini offerte di aumento del sesto, non può considerarsi atto abnorme o estraneo alla tipologia degli atti processuali né sottratto ai poteri del giudice delegato dopo la sentenza di omologazione, ma, avendo esso carattere decisorio, è reclamabile al Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 164 Legge Fall. e non direttamente ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)