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Sez. 1, Sentenza n. 12185 del 01/12/1998 (Rv. 521290 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Concordato con cessione dei beni - Vendita di un cespite disposta dal giudice delegato - Sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521290-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE

Il giudice delegato al concordato con cessione dei beni, dopo aver disposto una vendita (in virtù di attribuzioni di potere riconosciutegli in sentenza ovvero su richiesta del liquidatore), ha facoltà di ordinarne la sospensione (art. 108, comma terzo legge fall.) anche dopo l'aggiudicazione, e fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento - ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo -, tutte le volte che, a seguito di un'offerta in aumento anche inferiore al sesto ovvero altre circostanze, egli si convinca che il prezzo corrisposto è notevolmente inferiore al valore del cespite aggiudicato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)