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Sez. 2, Sentenza n. 826 del 27/01/1997 (Rv. 502069 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Natura - Ente di gestione - Configurabilità - Conseguenze - Diritto dei condomini di agire personalmente a tutela dei propri diritti comuni - Sussistenza - Intervento del condomino nel processo instaurato dall'amministratore - Natura - Intervento di terzo - Esclusione - Partecipazione diretta al processo di una parte - Configurabilità - Intervento in appello - Limitazioni ex art. 344 cod. proc. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502069-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostituiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado fissati nell'art. 344 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)