Sez. 2, Sentenza n. 6813 del 24/05/2000 (Rv. 536876 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO | Giudizio di rinvio - Intervento dei condomini, in una controversia tra un condomino e il condominio, rappresentato dall' amministratore, per la tutela dei diritti comuni - Ammissibilità - Fondamento - Identificazione sostanziale con il condominio.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO
La caratteristica del giudizio di rinvio come giudizio "chiuso", non solo con riferimento all' oggetto, ma anche con riferimento ai soggetti, non preclude che in tale fase, in una controversia tra condomini e condominio, rappresentato dall' amministratore, per tutelare i diritti della collettività, intervengano singoli condomini, a sostegno del condominio, rispetto al quale, come per il giudizio di appello, i condomini intervenienti non sono terzi, perché invece si identificano sostanzialmente con tale parte, già in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)