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Sez. 2, Sentenza n. 5084 del 29/04/1993 (Rv. 482174 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - In genere | Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell' amministratore - Intervento dei singoli condomini - Ammissibilità - Proposizione di impugnazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482174-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - In genere

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale, né, di conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, nonché di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)