diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6059 del 16/06/1990 (Rv. 467770 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - SITUAZIONE DI VANTAGGIO ACCORDATA AL PROMISSARIO EX ART. 1988 COD. CIV. - RINUNCIA RELATIVA DA PARTE DEL PROMISSARIO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467770-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - SITUAZIONE DI VANTAGGIO ACCORDATA AL PROMISSARIO EX ART. 1988 COD. CIV. - RINUNCIA RELATIVA DA PARTE DEL PROMISSARIO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alla promessa di pagamento, la situazione di vantaggio accordata al promissario dall'art. 1988 cod. civ., con la dispensa dall'Onere di dimostrare il rapporto fondamentale (da presumersi iuris tantum), può essere oggetto di rinuncia da parte del promissario medesimo, non solo esplicita, ma anche implicita, come nel caso in cui egli indichi il rapporto sottostante offrendosi di darne la prova, con la conseguenza che, in tale ipotesi, trovano applicazione i normali principi sull'Onere della prova, non operando più l'inversione di detto Onere contemplata dal citato art. 1988 cod. civ. (V 7757/87, mass n 455601; (Conf 4121/85, mass n 441647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)